L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un lavoratore dipendente delle Ferrovie dello Stato iscritto al Fondo speciale presso l'Inps. Ho maturato 36 anni di contributi e sono nato nel 53. Volevo sapere se sono rimasti ancora in vigore i requisiti per la pensione di vecchiaia in favore del personale viaggiante e quando potrò andare in pensione. Ci sono possibilità di un anticipo? Maurizio

La risposta è negativa. Il lettore sarà soggetto alle nuove regole di pensionamento introdotte dal decreto legge 201/2011. Secondo infatti quanto stabilito dalla circolare Inps 35/2012 e dall'articolo 24, comma 18, del decreto legge 201 2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, le nuove disposizioni relative all'accesso alle prestazioni pensionistiche si applicano anche rispetto ai lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie.

Pertanto dal primo gennaio 2012 i precedenti limiti di età stabiliti per la pensione di vecchiaia e differenziati in relazione all'attività svolta - cioè 58, 60 o 62 anni per il personale viaggiante e di macchina; 65 o 66 per il restante personale - sono stati sostituiti dal requisito anagrafico unico pari a 66 anni per gli uomini o 62 anni per le donne con la graduale elevazione prevista per queste ultime. Tali requisiti dovranno essere adeguati agli incrementi legati alla speranza di vita e, quindi, dal 2016 saranno pari a 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne.

Pertanto, per rispondere al quesito del lettore, non scattano più dal 1° gennaio 2012, gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che potevano ottenere la pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni. La possibilità di (re)introdurre norme piu' agevoli per il settore dipende dal Governo e dal Parlamento.

seguifb

Zedde

Sono un dipendente privato attualmente in mobilità ordinaria, a febbraio 2015 mi scade la mobilità e avrò 35 anni di contributi INPS. Ci sono possibilità per l'accesso alla pensione e se no quali possono essere gli eventuali sviluppo visto che per l'età sono giovane per accedere alla pensione ma allo stesso tempo sono troppo vecchio per il mercato dl lavoro. Pietro

Il lettore non specifica la sua data di nascita pertanto la risposta non può che essere generica. Secondo le norme attuali in materia di salvaguardia qualora, entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità, non risultino perfezionati requisiti per l'accesso alla pensione secondo la vecchia disciplina, il lavoratore non può mantenere le previgenti regole pensionistiche. 

Per il 2015 i requisiti di accesso alla pensione di anzianità con la vecchia disciplina richiedevano il perfezionamento di quota 97,3 unitamente ad almeno 35 anni di contributi e 61 anni e 3 mesi di età anagrafica oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, il perfezionamento di 40 anni di contributi. 

Laddove non possa fruire della salvaguardia, il lettore dovrà attendere il perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per la pensione anticipata oppure i 66 anni e 3 mesi di età per il pensionamento di vecchiaia. Requisiti tuttavia che dovranno essere adeguati alla stima di vita a partire dal 2016.

Ulteriori chances per anticipare l'uscita potrebbero essere introdotte dal nuovo governo Renzi.


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Ho riscattato la laurea di mio figlio come previsto dalla normativa attualmente in vigore. Ho iniziato quindi a pagare le rate mensili da circa un paio d'anni, prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero. Sono particolarmente preoccupata in quanto non riesco a capire se ancora oggi il riscatto è conveniente oppure se è cambiato qualcosa. Cosa ne pensa l'esperto? Posso interrompere il pagamento dei contributi degli oneri?  Franca Maria

Anche con l'approvazione della riforma Fornero del 2011 gli anni riscattati possono essere utilizzati per aumentare l'anzianità contributiva complessiva del figlio utile per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. Pertanto il riscatto ha comunque una sua utilità. A differenza del passato tuttavia la contribuzione viene oggi conteggiata con un sistema di calcolo contributivo e di conseguenza non comporta un sensibile incremento della pensione del beneficiario. 

La valutazione circa la convenienza o meno del riscatto è dunque molto personale e dipende da una scelta che dovrebbe essere effettuata tenendo in considerazione anche le prospettive lavorative del figlio. In ogni caso gli oneri versati all'Inps per il riscatto possono essere recuperati, almeno in parte, fiscalmente.

Qualora la lettrice avesse un ripensamento circa l'opportunità del riscatto dei periodi di laurea del figlio disoccupato, può in ogni momento interrompere il pagamento. In tal caso non viene perso quanto è stato versato ma verrà accreditato il periodo contributivo riscattato sulla base dei versamenti che sono stati effettuati.


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Mia moglie è nata nel marzo del 1952 che lavora presso il Ministero della Giustizia. Ad oggi ha maturato 41 anni di contribuzione di cui 5 attraverso il riscatto del periodo di laurea. Al patronato mi hanno detto che avrebbe i requisiti anche quest'anno. Quando potrà andare in pensione? Come si fa la domanda di pensione? Giorgio

Per l'accesso alla pensione anticipata nell'anno 2014 è necessario perfezionare 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi per gli uomini) La signora potrà pertanto accedere alla pensione anticipata entro il 2014.

La domanda di pensione anticipata può essere presentata attraverso uno dei seguenti canali: a) web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it); b) telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica; c) attraverso gli enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto.


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Ho 18 anni di contributi maturati nella gestione dipendenti Inps ma sono attualmente disoccupato. Sono nato nel 1952. Volevo sapere se è possibile accedere alla pensione di vecchiaia nonostante non abbia venti di contributi come richiesto dalla normativa vigente. Inoltre i 20 anni di contributi sono soggetti alla stima di vita? Ernesto

Si ritiene che la risposta sia negativa, salvo il lettore abbia perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992. Per la pensione di vecchiaia sono necessari infatti 66 anni e 3 mesi di età anagrafica unitamente al perfezionamento di 20 anni di contributi. Tuttavia è stata prevista una deroga in favore dei cd. lavoratori quindicisti cioè coloro che abbiano accumulato almeno quindici anni di contributi entro il 31 dicembre 1992. In tal caso la pensione di vecchiaia potrà essere percepita - in deroga alla disciplina vigente - con un requisito contributivo piu' basso pari, per l'appunto, a 15 anni.

In alternativa il lettore potrebbe versare i volontari sino al perfezionamento del predetto requisito contributivo.

Il requisito contributivo, 20 o 15 anni a seconda dei casi, non è soggetto agli adeguamenti alla stima di vita (lo è invece l'età anagrafica).


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