L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


Invia un Quesito

Se sei già registrato esegui il login oppure registrati ora

Invia


Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un dipendente della pubblica amministrazione che ha fruito nel 2011 dei permessi previsti dalla legge 104 1992. Avendo compiuto in aprile 2012 i 60 anni e la vecchia quota 96 volevo avere conferma che la pensione partirà, se dovessi rientrare tra i beneficiari, da maggio del 2013. Paolo

L'articolo 11 bis, commi 1 e 2 del decreto legge numero 102 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge numero 124 del 28 ottobre 2013, ha esteso la salvaguardia anche in favore dei lavoratori che hanno goduto dei permessi secondo l'articolo 33, comma 3 della legge numero 104 del 5 febbraio 1992 a condizione che raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi utili a determinare la decorrenza della pensione, calcolata secondo la previgente disciplina, entro il 6 gennaio 2015.

Il beneficio viene riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e in un tetto massimo di spesa annuale.
Qualora il lettore risulterà tra i beneficiari della disposizione potrà accedere alla pensione in regime di salvaguardia avendo maturato il diritto alla pensione secondo la previgente disciplina nel 2012 e rispettando di conseguenza i termini di decorrenza fissati dalla norma. 

La pensione nel caso di specie però, per espressa previsione, non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 come precisato nel messaggio Inps 522/2014. Si ritiene pertanto che il trattamento sarà messo in pagamento da tale data.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono una lavoratrice dipendente che ha maturato solo 10 anni di contributi previdenziali nella gestione Inps. volevo sapere se raggiungendo l'età della vecchiaia potrò accedere al trattamento previsto dalla riforma Fornero. Giorgia

La risposta è negativa. Le norme attuali prevedono per la pensione di vecchiaia la maturazione del requisito anagrafico unitamente al perfezionamento di almeno 20 anni di contribuzione. La lavoratrice pertanto non può accedere alla pensione di vecchiaia. Eventualmente l'interessata, qualora sia sprovvista di redditi personali e coniugali secondo quanto stabilito dalla legge, potrà chiedere l'assegno sociale al compimento di 65 anni di età.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Ho vinto una borsa di studio presso un'università italiana per svolgere attività di ricerca. Volevo sapere se la vincita di tale borsa è compatibile con il mio stato di mobilità e di permanenza presso le liste in questione. Giovanni

Bisogna precisare. Qualora l'iscrizione nelle liste di mobilità comporti l'erogazione dell'indennità di mobilità di cui alla Legge 223 del 1991, valgono le regole indicate nella circolare numero 67/2001 dell'Inps. Ciò comporta che la borsa di studio consente  la conservazione dello status ed il mantenimento dell'indennità di mobilità se il relativo importo della borsa di studio non sia superiore a 8 mila euro annui. 

Qualora invece il lettore sia iscritto nelle liste di mobilità ma non percepisce l'indennità, l'acquisizione della borsa di studio non comporta la cancellazione dalle liste salvo che non sia previsto dalla normativa regionale specifica.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti
Il ministero del lavoro comunica che i lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità sono esclusi dalla quarta salvaguardia.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune precisazioni (Prot. 14954 del 5.3.2014,) in ordine alla quarta salvaguardia (artt. 11 e 11bis del D.L. n.102/2013, convertito dalla Legge n.124/2013).

In particolare la nota specifica che rientrano nell’ambito delle ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 11 del citato Decreto Legge: a) il licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità per il quale il lavoratore, regolarmente iscritto nella relativa lista, abbia sottoscritto una conciliazione individuale avente ad oggetto la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione da tale fattispecie dei lavoratori che risultino fruitori dell'indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati; b) le ipotesi dirisoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato,verificatesi prima della scadenza del contratto.

Non rientrano, invece, per contro, i lavoratori che abbiano sottoscritto accordi ai sensi degli artt. 410 e ss. del c.p.c., attesa l'intenzione del legislatore di mantenere separate le due categorie di salvaguardati e più precisamente: 1) i cessati in virtù di accordi collettivi e individuali; 2) coloro che risultino interessati da una risoluzione unilaterale.

Per i lavoratori in congedo tutelati ai sensi dell'art. 11bis, D.L. n. 102/2013, la nota ministeriale evidenzia anche la possibile applicazione della salvaguardia a coloro che, benché autorizzati precedentemente, non hanno fruito,nel corso del 2011, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, nonchè la possibilità di concedere la salvaguardia in esame anche ai lavoratori stessi portatori di handicap in situazione di gravità- categoria individuata dal comma 6 del medesimo art. 33, Legge n. 104/1992. A tal proposito la nota osserva che non sussistono motivi ostativi alla concessione del benefico a colui che ha usufruito dei permessi in questione, a prescindere che si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso stesso portatore di handicap.

Sono una lavoratrice che sta valutando la possibilità di accedere al regime sperimentale donna. Tuttavia dai calcoli effettuati dal mio patronato risulta una riduzione dell'assegno di oltre 40 per cento. Sono spaventata. Volevo avere conferma se è davvero così.  Sento da molte persone che l'assegno  dovrebbe ridursi di circa il 15 per cento. Anna

La riduzione dell'assegno pensionistico per le lavoratrici che scelgono il regime sperimentale varia molto a seconda dell'età anagrafica e della carriera retributiva goduta dall'interessata. Ciò rende impossibile determinare a priori a quanto ammonta la decurtazione senza valutare nello specifico ciascun caso. Solitamente la riduzione dell'assegno è intorno al 25-30% ma in taluni casi può superare anche il 40-45%. Si tratta di importi elevati che possono sconsigliare la scelta del regime.

L'altro punto che va evidenziato è che fruendo del regime sperimentale le interessate conseguono la pensione con almeno 5-6 anni di anticipo rispetto al regime generale. Pertanto il confronto deve essere sempre effettuato considerando il valore  dell'assegno che si sarebbe percepito restando sul posto di lavoro per questo ulteriore periodo.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati