L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Coloro che hanno fruito di permessi per l'assistenza ai familiari possono ancora accedere alla salvaguardia e mantenere le regole previgenti al 2011 anche se la decorrenza è oltre il 2015? Cosa accade con il quinto decreto? Giovanna

La risposta è negativa. Il decreto legge 102/2013 con l'articolo 11-bis ha esteso la salvaguardia verso i lavoratori che avevano nel corso del 2011 fruito dei permessi o dei congedi straordinari biennali ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs 151/2001. L'insieme numerico di coloro che possono fruire della salvaguardia sono 2.500 soggetti che tuttavia devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili affinché la decorrenza della prestazione pensionistica si verifichi entro il 6 gennaio 2015.

La domanda di accesso doveva essere presentata presso la Direzione territoriale competente entro lo scorso  26 febbraio 2014.
Relativamente alla quinta salvaguardia si attende invece la pubblicazione di un decreto attuativo interministeriale che dovrà regolare le modalità di accesso ai sensi della legge 147/2013. Questo nuovo intervento tuttavia non estende il contingente in questione e, pertanto, non ci saranno benefici per la lettrice.


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Sono una delle 65000 salvaguardate del settore credito (ricevo assegno a sostegno del reddito) e dovrei andare in pensione il 1 marzo 2016 (3 mesi in più di quanto comunicatomi dall'inps) ho ricevuto le 2 lettere dall'inps mi manca la terza dove dovrebbero comunicarmi la nuova data della pensione però mi è venuto un dubbio sentendo parlare dei permessi Legge 104 di cui io a suo tempo ne ho usufruito -fino al 2010 dal 1.1.2011 sono esodata- in quanto coniuge disabile.

Vorrei sapere se anche per me vale il discorso di contare i giorni usufruiti come permesso 104 di cui si stà tanto parlando o vale per quelli che vanno in pensione con le nuove regole Fornero? Preciso di non aver fatto niente e nemmeno l'inps a cui a suo tempo mi rivolsi mi ha detto qualcosa in merito anzi ha precisato che avevo tutto a posto come versamenti di contrinuti e che dovevo solo aspettare le lettere che poi sono arrivate. Scusate per la domanda forse un pò anomala ma fino a quando non andrò in pensione sono sempre in ansia Vi ringrazion per la collaborazione e vi saluto cordialmente. Luciana

Si immagina che la lettrice si riferisca alla novità introdotta di recente che consente, a chi ha fruito dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104, di conteggiare gli stessi ai fini della non applicazione delle penalità previste dalla riforma Fornero in caso di accesso alla pensione anticipata entro il 2017 con meno di 62 anni (articolo 6, comma 2-quater Dl 216/2011 e successive modifiche). Pertanto la fruizione dei permessi e dei congedo in oggetto non altera la salvaguardia e i suoi criteri per la lettrice. 


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Sono del novembre 1957, ho lavorato dal 1° settembre 1974 fino a luglio 2007, contributi Inpdap, da luglio 2007 ad oggi ho proseguito nel versamento dei contributi in forma volontaria. Nell'agosto 2012 mi è stato inoltrato da parte dell'Inps gestione ex Inpdap, l'invito a verificare la mia posizione assicurativa perchè possibile beneficiaria della normativa salvaguardati. In seguito, in data 17/04/2013 ho presentato istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza che è stata accolta in data 4/06/2013 dopo di questo non ho più avuto nessun ritorno. Mi sono rivolta ai patronati, non mi hanno dato ne risposte ne sostegno, mi sono recata alla sede Inps ex Inpdap, mi hanno detto che non avrei i requisiti. Ma per avere un pò di chiarezza su quella che è la mia posizione a chi dovrei rivolgermi? Voi potete darmi qualche chiarimento o eventualmente indicarmi a chi rivolgermi per essere tutelata? Pensare che quando ho iniziato a lavorare si parlava di 15 anni almeno per i diritti acquisiti, 19 anni 6 mesi 1 giorno bastavano per maturare un minimo di pensione per me trasformati in 40 anni prima della riforma Fornero e ora? Ringrazio per la cortese attenzione, cordialità. Donatella

Le attuali norme in materia di salvaguardia prevedono - con specifico riguardo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - che questi debbano rispettare un preciso requisito in materia di decorrenza del trattamento pensionistico per poter partecipare al beneficio del mantenimento delle previgenti regole di pensionamento. Il requisito da rispettare è quello secondo cui la data di decorrenza (cioè comprensiva della finestra mobile) sia entro e non oltre il 6 gennaio 2015.

Nel caso di specie cio' non sembra possibile. Immaginando infatti che ci sia continuità di contribuzione dal 1974 ad oggi la lettrice dovrebbe perfezionare i 40 anni di contributi nel novembre di quest'anno, aggiungendo le mensilità dovute all'applicazione della finestra mobile di accesso, 15 mesi nel caso di specie, la decorrenza del trattamento si verificherebbe inevitabilmente oltre la "deadline" del 6.1.2015. Da qui l'esclusione dalla salvaguardia come ha comunicato l'Inps. In assenza di ulteriori interventi che spostino in avanti la data di decorrenza la lettrice dovrà perfezionare 41 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi dal 1° Gennaio 2016) per l'accesso alla nuova pensione anticipata.


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A settembre 2015 maturerò il diritto alla pensione anticipata avendo perfezionato 42 anni e 6 mesi di contributi. Tuttavia non avendo ancora 62 anni dovrei incorrere in una penalizzazione in quanto nella mia storia contributiva sono presenti 6 mesi di contributi derivanti da cassa integrazione straordinaria. Volevo avere conferma circa l'operatività della penalizzazione e se posso recuperare i 6 mesi con lavoro effettivo per scongiurare le penalità. Alfio

Si conferma che allo stato attuale la presenza di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria determinerà la penalizzazione legata all'età qualora il pensionando avrà meno di 62 anni. Il taglio è pari al 2 per cento per ciascun anno di accesso prima dei 60 anni e dell'un per cento per ciascun anno di accesso prima di 62 anni. Le predette penalizzazioni si applicano esclusivamente sulle quote retributive maturate entro il 31 dicembre 2011. 

Si ritiene tuttavia possibile recuperare i periodi di cassa integrazione straordinaria tramite lavoro effettivo. L'Inps infatti ha precisato che laddove il lavoratore prosegua la propria attività recuperando in questo modo i periodi contributivi che darebbero luogo alle penalizzazioni non andrà incontro alla penalità.

Sono nato il 05/02/57 e maturo i requisiti dei 40anni in data 18/11/2014 la decorrenza della pensione è in data 01/03/2016. Sono entrato in mobilità 31/12/2013 la decorrenza effettiva dal 07/05/2014. In data 11/06/2013 è stata presentata domanda per la salvaguardia dei 40000 direttamente dall'Azienda. Ad oggi la domanda è sempre in "trattazione in prima istanza" da parte INPS. Cortesemente vorrei sapere se ci sono problemi nell'avere la salvaguardia con la "vecchia legge Maroni" (accordo Aziendale). Giancarlo

Si conferma prima di tutto che il lettore appartiene alla seconda salvaguardia (nello specifico articolo 22, comma 1, lettera a) della legge 135/2012) e i calcoli effettuati circa la data di uscita. La salvaguardia in oggetto ha tutelato 40 mila lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31.12.2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali; è richiesto inoltre il perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. 

Si ricorda che l'Inps ha di recente precisato che i lavoratori in oggetto che maturano entro la fruizione dell indennità di mobilità i requisiti pensionistici previsti dalla nuova normativa Fornero DL 201/2011 non potranno fare parte della salvaguardia (cfr. messaggi Inps 19202 e 17606/2013). 

Quanto alle operazioni di salvaguardia, secondo l'ultimo report diffuso dall'Istituto previdenziale il 31 gennaio scorso, è stato chiarito che sono state certificate solo 5.808 posizioni a fronte delle 40 mila disponibili per il contingente in questione. Pertanto la trattazione della posizione del lettore dipenderà dalle tempistiche dell'Inps.


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