L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

È stato pubblicato lo scorso 16 gennaio il regolamento di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico per quelle tipologie di lavoratori per le quali la riforma Fornero non aveva trovato immediata applicazione ai sensi dell'articolo 24, comma 18 del Dl 201/2011. Si tratta del DPR 157 del 2013 che ha fissato i nuovi requisiti armonizzati per accedere alla pensione per quelle categorie di lavoratori la cui attività svolta richiede una declinazione piu' favorevole rispetto ai requisiti pensionistici generali. IL DPR non è molto chiaro quando cita le Forze di Polizia. Da una attenta lettura dei combinati articoli di legge, sembra di capire che la finestra mobile dei 12 mesi previsti nel 2010, per questa categoria in divisa, siano stati eliminati. Vorrei un chiarimento in merito. Basilio da Oristano

La risposta si ritiene sia negativa, per ora. Il DPR 157 citava nel titolo anche il comparto difesa-sicurezza e vigili del fuoco e pubblico soccorso traendo l'interprete in errore circa il fatto che le disposizioni contenute fossero applicabili anche ai comparti in questione. Comparti che nello scorrere del testo non venivano tuttavia regolati. Il comunicato ufficiale pubblicato in GU numero 31 il 7.2.2014 ha tuttavia rettificato il titolo del DPR 157/2013 rinominandolo in: "Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Ciò ha escluso di fatto l'applicabilità delle regole contenute nel decreto al comparto difesa-sicurezza. La normativa per il comparto in questione resta dunque individuata dal Messaggio Inps 545/2013 (che ha confermato la disciplina delle finestre mobili) in attesa che venga eventualmente pubblicato un nuovo decreto "dedicato" settore in questione. Il Dpr 157/2013 costituisce infatti solo "una prima applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, Dl 201/2011".


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Sono nato il 06.10.1949 - Docente di scuola secondaria di 2° grado in ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.91 ed economica dal 23.09.91 - inquadrato nella classe stipendiale fascia 21 - La situazione contributiva é la seguente: ricongiunzione ai sensi della L. 29/79 di anni 3, mesi 8, giorni 2 - riscatto degli anni di laurea e servizio preruolo per complessivi anni 7, mesi 1, giorni 15 - anzianità non di ruolo c/o tesoro di anni 3, mesi 7, giorni 2 - servizio di ruolo (al 31.08.2014) pari ad anni 22, mesi 11, giorni 9 - Anzianità complessiva al 31.08.2014 pari a: 37 anni, 3 mesi, 28 giorni. Alla data del 31.12.95 ho maturato un'anzianità di 18 anni, 7 mesi,27 giorni. In qualità di orfano di guerra intendo usufruire dei benefici previsti dall'art.2 della L. 336/1970.

Avendo usufruito, nell'anno 2011, di permessi ai sensi dell'art.33 della L. 104/92, ho inoltrato alla DTL di Pistoia, in data 06.02.2014, istanza ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 102/2013 per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati". Ho altresì inoltrato, in data 14.02.2014, ai sensi del citato art. 11-bis,all'INPS ex-INPDAP, al Dirigente Scolastico ed al Provveditorato di Pistoia, domanda di dimissioni dal servizio, specificando che la richiesta di dimissioni é da intendersi subordinata all'eventualità di rientrare tra i 2500 beneficiari contemplati nel D.L. 102/2013. Dal 01.10.2012 al 30.06.2013 e dal 04.11.2013 al 30.06.2014 ho usufruito di congedi straordinari ai sensi dell'art.42 della L: 104/92. Tutto ciò premesso pongo i seguenti quesiti: 1) - con la situazione sopra esposta, ho i requisiti per rientrare tra i c.d. "salvaguardati" ? 2) - nel caso rientri tra i salvaguardati ai sensi dell'art. 11-bis, la mia pensione subirà eventuali riduzioni così come disposto dalla legge Fornero in conseguenza dei congedi di cui ho usufruito ? 3) - nel caso in cui non rientri tra i 2500 salvaguardati previsti, devo revocare la domanda di dimissioni presentata il 14 c.m. onde evitare di rischiare un collocamento a riposo da "esodato" ? 4) - nel caso di accoglimento dell'istanza inoltrata alla DTL quale potrebbe essere il probabile importo mensile della mia pensione ? 5) - Dopo quanto tempo percepiro la pensione ? In attesa di riscontri ringrazio profondamente e invio cordiali saluti. Eugenio

Si ritiene che il lettore possa beneficiare della salvaguardia di cui all'articolo 11-bis del Dl 102/2013. Il citato articolo ha infatti stabilito che le disposizioni di salvaguardia si applicano ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6.1.2015.

Dai dati forniti, il lettore, avrebbe infatti perfezionato la "quota 96" nel corso dell'anno 2012 con decorrenza originaria prevista dal 1° Settembre 2013 come prevedeva la disciplina vigente al 6.12.2011. Ciò significa che viene pertanto rispettato il paletto del limite di decorrenza. Si ricorda tuttavia che il messaggio inps 522/2014 ha stabilito che il trattamento, per i lavoratori in questione, non può avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014. Pertanto il lettore conseguirà il trattamento a decorrere da tale data.

In tale sede non è possibile quantificare l'importo pensionistico posto che sarebbero necessarie diverse informazioni aggiuntive. In ogni caso, riguardo alle penalizzazioni, il lettore subirà le decurtazioni previste dal passaggio al sistema contributivo solo sulle quote maturate dal 1° Gennaio 2012 in poi. Da questa data infatti, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012. Nei fatti si tratta quindi di una penalizzazione del tutto marginale che non inciderà piu' di tanto sull'assegno pensionistico.


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In qualità di orfano di guerra volevo sapere se posso ottenere delle agevolazioni per andare in pensione in via anticipata rispetto ai nuovi requisiti. Enrico da Brescia

La risposta è negativa. La legge 336/1970  ha previsto diversi benefici in favore degli orfani di guerra tra cui, in particolare, un aumento della retribuzione media pensionabile ma ha lasciato inalterati i periodi di contribuzione utili per la pensione anticipata. Il lettore pertanto non potrà beneficiare di particolari agevolazioni che consentano di lasciare in anticipo il mondo del lavoro.

Si rammenta pertanto che il lettore dovrà perfezionare o il requisito di vecchiaia (66 anni e 3 mesi con un minimo di 20 anni di contributi) oppure quello per il trattamento anticipato pari a 42 anni e 6 mesi di contributi.


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Salvaguardia art.1 comma 231 E ss.,della leggeN.228 del 2012‏ Ai fini della salvaguardia della legge in oggetto faccio parte della categoria: a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. Criteri di ammissione: perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

Il mio rapporto di lavoro è cessato il 30/06/2012(60 anni e 39 anni di contributi) a seguito di accordi non governativi, in data 02/07/2012 sono stato messo in mobilità ordinaria con il beneficio di 4 anni in quanto la mia ex azienda ha sede in Abruzzo(fino a giugno 2016). Dopo aver presentato istanza di salvaguardia con la legge in oggetto, in data 17/09/2013 ho ricevuto la lettera di certificazione del diritto alla salvaguardia dalla DTL di competenza in quanto possedevo i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art.1,comma 231 della legge 24 dicembre 2012,n.228.

A maggio del 2012 ho compiuto 60 anni con 39 anni di contibuti e il 01/06/2013 dopo un anno di attesa per l'apertura della finestra dovevo percepire la pensione, ma l'INPS ha respinto la mia domanda di pensione citando testualmente il messaggio Inps N. 17606 del 04/11/2013 che esclude dal beneficio della salvaguardia i lavoratori che nel periodo di fruizione di interventi a sostegno al reddito perfezionano i reguisiti pensionistici ai sensi l.214/2011.....(in poche testuali parole visto che sono in mobilità ordinaria fino al 2016, posso benissimo aspettare la pensione al raggiungimento dei 42 anni e 6 mesi dopo di che mi viene concessa).

Ma la legge 214/2011 riguarda la prima salvaguardia e il messaggio 17606 è solo un chiarimento alla 2 salvaguardia di cui all'articolo 22 comma 1,lettera a),della legge n.135 del 2012(n.40000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali). Tutto questo non a niente a che vedere con la 3 salvaguardia.

La sede Inps di competenza mi comunica che il messaggio N.17606 è estensibile a tutte le salvaguardie,(anche alla 3)ma nel leggere il messaggio a mio parere non viene menzionato niente di tutto cio',puo' l’INPS a sua discrezione puo' modificare la mia appartenenza alla 3 salvaguardia?(legge 228 del 2012)...

Si potrebbe aprire un contenzioso con l'INPS, "per abuso di potere?" L'INPS ha emanato un'altro messaggio il n 19202 ma l'oggetto dello stesso fa sempre riferimento all'articolo 22,comma 1,lettera a),della legge n.135 del 2012.A mio modesto parere i due messaggi riguardano solo dei chiarimenti riferiti alla 2 salvaguardia (legge n.235 del 2012. Qual'è il parere dell'esperto? Gabriele

Si condividono le perplessità del lettore. Preliminarmente si conferma che il lettore appartiene alla terza salvaguardia: articolo 1, comma  231, lettera a) della legge 228/2012. Ciò in considerazione del fatto che ha cessato il rapporto lavorativo nel luglio 2012 sulla base di accordi firmati in sede non governativa.

I messaggi inps numero 17606/2013 e 19202/2013 hanno limitato il beneficio previsto dall'articolo 22 comma 1, lettera a) della legge 135/2012 (cioè quella riguardante 40mila lavoratori in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi firmati entro il 31 12 2011) ai soli lavoratori che non riescono perfezionare i nuovi requisiti pensionistici previsti dalla riforma Fornero entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito (in particolare cassa integrazione straordinaria e mobilità).

Restano pertanto esclusi dalla salvaguardia i lavoratori che perfezionano, entro la fruizione degli strumenti di sostegno del reddito, i nuovi requisiti di vecchiaia o per il trattamento anticipato previsti dal decreto legge 201/2011 a condizione che ciò non comporti penalizzazioni sull'importo economico erogato. Con il messaggio 19209/2013 l'Inps ha infatti specificato che tale esclusione opera solamente nei confronti dei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l'applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata.

La disposizione, come nota il lettore, si applica però con riferimento alla salvaguardia della legge 135/2012 e non pare estensibile alla legge 228/2012 a meno di compiere una forzatura. Sarebbe pertanto utile che l'istituto previdenziale facesse chiarezza sull'applicabilità della disposizione alle successive salvaguardie onde evitare ingiuste discriminazioni.


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Sono una neo-dipendente di un'azienda privata con già 38 anni di contributi maturati nella gestione pubblica in quanto ho lavorato presso un ministero per la maggior parte della mia vita lavorativa. Sono nata nel 51 e vorrei sapere che cosa mi succede da un punto di vista pensionistico con il nuovo lavoro nel settore privato. Dovrò fare la ricongiunzione e pagare oppure posso ricorrere alla totalizzazione nazionale? Cosa mi conviene fare ? Giovanna

La lettrice potrebbe ricongiungere i periodi della gestione pubblica in quella del Fpld Inps. In tal caso, come osserva, dovrebbe tuttavia di sostenere il relativo onere di ricongiunzione. Potrebbe anche accedere alla totalizzazione nazionale in pensione anticipata perfezionando 40 anni e 3 mesi di contributi (38 nella gestione pubblica e i rimanenti nella gestione Inps). Tuttavia in tal caso la pensione verrà calcolata con il sistema contributivo, più penalizzante per la lettrice, senza contare che dovrà attendere 21 mesi di finestra mobile prima della decorrenza della prestazione. Si tratta di due scelte entrambe con dei risvolti negativi.

Un'alternativa potrebbe essere quella di attendere il compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia  (un'attesa che dovrebbe durare circa 4  anni): in questa circostanza la signora otterrebbe una pensione senza decurtazioni e senza dover sostenere oneri. Inoltre i successivi contributi accreditati presso la gestione dipendenti dell'Inps potrebbero portare ad una pensione supplementare da richiedersi dopo la cessazione dell'attività lavorativa.


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