L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

sono un esodato nato nel 1952,ho sottoscritto l'accordo per l'esito incentivato con l'azienda nel luglio 2011 ed ho lasciato il lavoro nel dicembre 2011.Maturerò il vecchio requisito cioè quota 97(61 anni di età più 36 dicontributi) nell'ottobre 2013,con le finestre mobili che ho messo in conto mi conveniva lasciare il lavoro,Adesso con il decreto milleproroghe vedo che nel calcolo dei requisiti le finestre mobili sono incluse nei 24 mesi necessari per avere il requisito.All'atto della firma del mio accordo le finestre mobili erano calcolate dopo il raggiungimento del requisito cioè la vecchia quota 97,ora mi chiedo e chiedo a Lei:alla luce della normativa quando avrò diritto alla pensione?(nel 2019)Non le sembra strano che le finestre mobili vengano applicate prima del raggiungimentodel requisito secondo la vecchia normativa riprisitinata con il decreto? Giuseppe

 

L'analisi è corretta: purtroppo l'art 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 richiede che entro il 6 Dicembre 2013 maturi la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo la previgente disciplina, al fine di poter essere tutelato dalla clausola di salvaguardia. Decorrenza significa che le finestre di accesso sono incluse. Mi lascio andare in una considerazione personale concordando con lei che l'emendamento presenta elevati caratteri di irrazionalità da lasciare sgomenti: sono migliaia infatti i lavoratori che sono falciati da questa disposizione. L'esecutivo ha tuttavia annunciato che presenterà una regolamentazione aggiuntiva per gli esodati nelle prossime settimane.  

Certo è che, in assenza di novità, con un maturato contributivo fermo sotto i 42 anni e senza la maturazione di quota 96 entro il 31 Dicembre 2012 (cosa che consentirebbe un'uscita a 64 anni di età) il rischio, come correttamente evidenziato, è quello di dover attendere almeno 66 anni e 7 mesi di età per il pensionamento di vecchiaia. 

 

sono una lavoratrice in mobilità dall'1/1/2010 e terminerò la mobilità il 31/12/2012. I 40 anni di lavoro li maturerò l'11/9/2012, all'età di 56 anni (sono nata l'8/12/1955). Per riscuotere la pensione dovrò attendere l'anno di finestra (cioé l'1/1/2014)?

Sì, è corretto. La riscossione della pensione è soggetta ai termini di decorrenza di 12 mesi come stabiliti dalla legge 122/2010.

Sono una esodata postale con firma del verbale di conciliazione presso DPL effettuato a luglio 2011 (nell'accordo è previsto un incentivo all'esodo) e risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 31/12/2011 (dal 01/01/2012 non sono più negli organici dell'azienda). Secondo le vecchie regole maturo il requisito alla pensione nel 2013. La decorrenza alla pensione in agosto 2014, per effetto della finestra.

La mia domanda è: rientro nella clausola della salvaguardia del Milleproroghe, cioè posso andare in pensione con le vecchie regole, anche se la mia finestra di uscita è nel 2014?

 

Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 è necessario, affinchè si possa rientrare nell'emendamento "salva esodati" che la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolata secondo la previgente disciplina, avvenga entro il 6 Dicembre 2013.

Nel caso di specie, anche se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti, la decorrenza della pensione ad Agosto 2014 la porrebbe quindi fuori dall'emendamento in questione.

Il Governo si è tuttavia riservata la possibilità di tornare in maniera più compiuta sui lavoratori esodati nei prossimi mesi e dunque potrebbero pervenire nuove iniziative estensive in tal senso. 

Sono entrata in mobilità il 31/10/2010, al 31 Dicembre 2011 ho maturato 2097 settimane contributive, quando posso andare in pensione? Rientro nella vecchia riforma?
 

La lettrice può stare tranquilla: dovrebbe infatti aver già maturato i requisiti contributivi minimi richiesti per la pensione di anzianità secondo la previgente disciplina (40 anni) entro il 31 Dicembre 2011 e dunque, nel suo caso, la nuova riforma Fornero non si applica. La domanda di pensionamento può già essere inoltrata agli uffici competenti ma la decorrenza della pensione sarà soggetta, ai sensi della legge 122/2010, allo slittamento di 12 mesi per il cd. sistema delle "finestre".

desidero sapere se nelle "agevolazioni" che riguardano i lavoratori precoci contenute nel decreto Milleproroghe ( sono nata il 25/05/58 e i miei contributi previdenziali partono dal 01/07/72 ) per la pensione anticipata sono esclusi i 6 mesi di astensione facoltativa per maternità che ( nel 1987) erano retribuiti al 30% dello stipendio e che davano diritto comunque ai contributi figurativi. Ringrazio e saluto cordialmente sperando con la vostra risposta di poter continuare ad avere come traguardo la data del 01/12/2013.

La penalizzazione viene sterlizzata sino al 31 Dicembre 2017 a condizione che il maturato contributivo minimo richiesto sia raggiunto solo tramite prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

I periodi di astensione facoltativa per maternità (i cd. contributi figurativi post partum) sono dunque esclusi e non concorrono al computo. Per evitare la penalizzazione sarà opportuno maturare i 6 mesi residui da prestazione effettiva di lavoro e spostare il "traguardo" in avanti ( sempre che non si decida di andare in pensione con la penalizzazione). Si tenga inoltre conto che dal 1° Gennaio 2014 il maturato contributivo minimo aumenterà di un mese e passerà a 41 anni e 6 mesi per le donne.

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