L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono una dipendente pubblica del '54, a maggio del 2013 raggiungerò 41 anni di anzianità contributiva, quando andrò in pensione? Posso essere considerata una lavoratrice precoce?

Ai sensi dell'art 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 i lavoratori che maturano i requisiti di anzianita' contributiva minima entro il 31 dicembre 2017, a condizione che questa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, potranno andare in pensione senza alcuna penalizzazione.

Nel suo caso dunque è probabile che potrà andare in pensione al raggiungimento dei 41 anni e 5 mesi di contributi (nell'Ottobre 2013) senza incorrere in alcuna penalizzazione (anche se non avrà ancora raggiunto il requisito anagrafico di 62 anni per tale data). 

Sono una lavoratrice autonoma nata nel 1954 con 36 anni di contributi versati. Oggi sono stanca e vorrei andare in pensione ma non ancora compiuto i 60 anni. Ho qualche speranza di farlo?

 

Se, come dice, ha un maturato contributivo di almeno 35 anni, può già adesso accedere al trattamento pensionistico. La Riforma Monti ha infatti lasciato aperta la possibilità di andare in pensione con il regime  “sperimentale” di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243 per tutte le lavoratrici autonome con oltre 58 anni di età e 35 anni di contributi a condizione che optino per il sistema totalmente contributivo.

Sarà possibile usufruire di questa agevolazione sino al 31 Dicembre 2015. E' bene precisare che il passaggio al sistema contributivo comporta  una riduzione dell'importo pensionistico (per la diversa modalità di calcolo) anche elevato, nell'ordine del 10-25% a seconda dei casi.

 

Un lavoratore è considerato precoce se ha iniziato a lavorare prima dei 20 anni senza limiti di tempo,oppure come mi ha riferito un patronato, serve un minimo di 52 settimane lavorative in un'età compresa tra i 14 ed i 19 anni?

 

I requisiti cui ha fatto riferimento sono stati di fatto aboliti dal 2007 a seguito di una (delle tante) riforme pensionistiche. Ad oggi in realtà manca una definizione precisa di lavoratori “precoci” e spesso questo è un termine utilizzato per esemplificare i lavoratori inclusi nel beneficio approvato di cui all'art. 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 (il Milleproroghe).

 

Il Beneficio introdotto di recente in pratica congela la penalizzazione per tutti i lavoratori che accedono al pensionamento anticipato sino al 31 Dicembre 2017. Unica condizione richiesta è che il maturato contributivo derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (sono dunque esclusi i riscatti degli anni di laurea).

 


 

 

Sono un ex lav autonomo autorizzato ai contributi volontari da ottobre 2011. Quale probabilità ho di rientrare nella deroga x vecchio sistema cioè 40 anni di contributi che raggiungerò con i volontari a luglio 2012? Novità dal Milleproroghe?


Il lettore rientra tra coloro che sono potenzialmente esentati dalla Riforma Monti in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’Art. 24, comma 14, lett.d) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011. In tal caso, dunque, non ci sarebbero cambiamenti rispetto alla vecchia disciplina: i requisiti per il pensionamento sarebbero conseguiti con 40 anni di contributi.

E’ necessario tuttavia attendere il decreto del ministero del lavoro (entro il 30 Giugno 2012) per conoscere coloro che rientreranno in questa esenzione: molti lavoratori avrebbero diritto ma le risorse potrebbero essere insufficienti a soddisfare tutte le domande.

Il Milleproroghe non contiene novità per la sua posizione specifica.

 

Compio 66 anni a maggio 2012 e vorrei optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Posso posticipare il pensionamento previsto per il 1°luglio?

In linea generale il lettore conseguirà a Maggio 2012 i requisiti per la pensione (di vecchiaia) e potrà, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,  posticipare l'età del pensionamento sino a 70 anni. La riforma Monti incentiva infatti coloro che restano al lavoro  attraverso l'operare di coefficienti di trasformazione più elevati (art. 24, comma 4, L.n. 214/2011), potendo conseguire, in questo modo, un importo pensionistico maggiore.

L'operare della misura potrebbe essere concretamente non utilizzabile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, come predetto, pongano determinati limiti ordinistici per il pensionamento e per coloro che siano già stati oggetto di un provvedimento di collocamento a riposo dalla PA di appartenenza emesso prima del 6 Dicembre 2011.

 

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