L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono nato a dicembre del 1958 ed a giugno 2014 maturo esattamente 36 anni di contribuzione ho iniziato a lavorare a tempo indeterminato nell'aprile del 1984 come dipendente delle ferrovie dello stato, già ricongiunto i contributi dei peridi lavorati precedentemente, nel totale ci sono circa 2 anni di scivolamento e l'anno di militare,volevo sapere quando potrò andare in pensione senza penalità e possibilmente anche il reddito da pensione che avrò da pensionato considerando che il mio attuale reddito è di circa 22000. grazie Agostino

Si ritiene che il lettore potrà accedere alla pensione anticipata non prima del 2021 quando saranno necessari 43 anni e 5 mesi di anzianità contributiva.  Il requisito pertanto dovrebbe essere raggiunto nel novembre del 2021 con decorrenza della prestazione pensionistica dal 1° dicembre dello stesso anno. Si ricorda infatti che la recente legge Fornero ha disapplicato le finestre mobili con riferimento ai soggetti che maturano i nuovi requisiti pensionamento ai sensi della nuova disciplina.

Relativamente all'esatta data di uscita si usa il condizionale in quanto il requisito contributivo predetto è soggetto agli adeguamenti alla stima di vita Istat che non sono noti in via ufficiale attualmente. Il lettore inoltre non andrà incontro a penalità in quanto per tale data avrà già raggiunto i 62 anni.


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sono un'insegnante che raggiunge i 65 anni nel luglio di quest'anno e vorrei tuttavia rimanere in servizio. Come posso fare? Giovanna

La lettrice, avendo raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento della pensione entro il 31 dicembre 2011, sarà posta in quiescenza al raggiungimento dei 65 anni di età
Si ricorda tuttavia che è possibile chiedere il trattenimento in servizio per un biennio tenendo in considerazione che l'eventuale accoglimento della domanda di permanenza non potrà riguardare categorie di personale in esubero secondo i piani di riduzione del personale della Pubblica Amministrazione di appartenenza. 

il MIUR con la nota numero 2855 del 23 dicembre 2013 ha inoltre rappresentato che, ai fini della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35. L'istanza può essere presentata in particolare da coloro che avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 12 2011, compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2014 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2014 negli altri casi.


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Sono una lavoratrice dipendente del settore privato nata nel febbraio del 1956. Ho maturato 35 anni di contributi nel marzo del 2013 calcolando la finestra e successivi 3 mesi per l'aspettativa di vita la mia pensione dovrebbe decorrere dal 1º giugno 2014. Volevo sapere quando dovrà presentare la domanda di pensione. Anna Maria

Si confermano i calcoli effettuati dalla lettrice circa la decorrenza della prestazione pensionistica. Come di consueto la domanda di opzione per il calcolo contributivo deve essere presentata un mese prima della decorrenza cioè a maggio del 2014.


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Sono nata nel luglio del 60 ed ho iniziato a lavorare nel maggio del 1982 come dipendente del settore privato volevo sapere quando potrò andare in pensione senza penalità. Anna

Sulla base dei dati forniti l'accesso alla pensione di vecchiaia potrà realizzarsi nel giugno 2028; il pensionamento anticipato potrà essere conseguito invece nel luglio 2027. La lettrice in ogni caso non subirà penalità in quanto la pensione anticipata sarà conseguita comunque ad un' età superiore ai 62 anni.

La determinazione delle date di uscita tuttavia potrà essere confermata solo nei prossimi anni in quanto l'età pensionabile è soggetta ad adeguamenti biennali legati alla speranza di vita che attualmente non sono noti in via ufficiale. 


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gradivo sapere se per gli autorizzati ai V.V.,eventuali collaborazioni dopo il 04/11/2011 possono superare i 7500 Euro annuali (no indeterminato),prima del 04/11/2011 nulla richiesto e se per i cessati unilateralmente (2009) eventuali collaborazioni (no indeterminato) possono superare i 7500 Euro dopo la cessazione. Mirco

Si ritiene che la risposta sia positiva. Infatti l'articolo 1, comma 194, lettera a) della legge 147/2013 ha previsto che possono fare parte del contingente dei salvaguardati, tra l'altro, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 che possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività - indipendentemente dal reddito conseguito - purchè non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La stessa regola viene applicata anche con riferimento ai lavoratori licenziati per risoluzione unilaterale del rapporto. La lettera d) del citato comma prevede infatti e che i lavoratori licenziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 possono accedere alla salvaguardia anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

In entrambi i casi condizione per l'accesso alla salvaguardia è che la finestra di decorrenza si apra entro il 6.1.2015. Si ricorda tuttavia che per un riscontro sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro.


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